Può un indirizzo di posta elettronica presente in Rete essere utilizzato liberamente da chiunque?
Nella Newsletter del 10-16.02.2003 il Garante per la protezione dei dati personali ribadisce che il solo fatto che un indirizzo mail si trovi in rete non ne autorizza per ciò stesso il libero utilizzo da parte di chiunque.
Tali indirizzi insomma non sono pubblici come quelli che possono essere presenti sugli elenchi telefonici. Pertanto non ne è lecito l’uso per scopi diversi da quelli che ne giustificano la presenza in rete.
La questione ha coinvolto molte società solite a raccogliere indirizzi in rete, anche attraverso appositi software, per inviare e-mail di natura commerciale. Dette società hanno giustificato il proprio operato sulla base della considerazione che la presenza in rete degli indirizzi li rendesse per ciò stesso pubblici.
L’Autorità Garante precisa fermamente che gli indirizzi di posta elettronica non provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici e non sono sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque.
La circostanza che l’indirizzo e-mail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di soggetti non lo rende, infatti, liberamente utilizzabile e non autorizza comunque l’invio di informazioni, di qualunque genere, anche se non specificamente a carattere commerciale o promozionale, senza un preventivo consenso.
Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli utenti web è obbligatorio, dunque, ottenere prima il loro consenso.
Tale discorso vale per tutti gli indirizzi di posta elettronica, anche quelli presenti in rete per fini istituzionali o aziendali, resi conoscibili attraverso siti web o newsgroup. La loro disponibilità deve essere pertanto “rapportata alle finalità per cui essi sono pubblicati sulla rete”.
Uno degli ultimi casi di cui si è occupato il collegio del Garante ha riguardato un docente che si era visto recapitare al proprio indirizzo di posta elettronica, presente per finalità di istituto sul sito dell’università presso la quale insegna, una mail che nulla aveva a che vedere con la sua attività universitaria.
Per approfondimenti
Studio legale
via Cattaneo, 20 – Rimini