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Nuovi obblighi sui siti web per le società di capitali

Redazione Webit
16 Dicembre 2009

In Italia è stata recepita una norma di legge comunitaria che interessa tutte le società di capitali (Srl, Spa e Sapa) e che equipara il digitale alla carta. Infatti da oggi tutti i dati che precedentemente erano obbligatori solo per i documenti cartacei “ad uso esterno” all’azienda (fatture,preventivi,lettere,etc.) devono essere inseriti all’interno delle pagine del proprio sito web.

La legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009, all’articolo 42, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni previste dalla legge (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009).

In sostanza l’art. 42 della legge n. 88/2009 va a modificare l’art. 2250 del codice civile e obbliga tutte le società di capitali ad inserire all’interno del proprio sito web i alcuni dati aziendali, ma vediamo in dettaglio quali sono le informazioni da porre in visione sul sito e sulla corrispondenza per non essere in difetto di legge:

  •  sede della società;
  •  l’ufficio del Registro Imprese dove è iscritta e il relativo numero di iscrizione;
  •  eventuale stato di liquidazione in seguito allo scioglimento;
  •  stato di unipersonalità (spa ed srl);
  •  capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali).

In precedenza gli obblighi richiedevano unicamente l’indicazione della ragione sociale e della partita IVA della società proprietaria dello spazio web; con questa norma gli impegni diventano maggiori ma soprattutto viene chiaramente fissata una sanzione per coloro che non si adeguano.

La legge in esame dispone la facoltà accessoria per le società di capitali di pubblicare gli atti per cui e’ prevista l’iscrizione o il deposito, in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee. La validità di tale traduzione sarà garantita dalla dichiarazione giurata di un esperto. Nel caso di discordanza tra gli atti in lingua italiana e altra lingua, non saranno opponibili verso terzi, fatto salva la facoltà garantita alle società di dimostrare da parte dei terzi medesimi la conoscenza del contenuto dell’atto in lingua italiana.

Nonostante la notizia sia passata in sordina quest’estate (sarà stato il caldo afoso?), il consiglio è di controllare la presenza sul vostro sito di tali informazioni; nel caso non siano presenti il nostro staff è a disposizione per le modifiche a norma di legge.

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