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I contratti conclusi in rete – II parte

Redazione Webit
11 Febbraio 2004

La definizione di commercio elettronico comprende in se non solo la semplice transazione commerciale, quanto piuttosto una più ampia gamma di rapporti contrattuali.

Distinguiamo innanzi tutto due casi:

  • l’acquirente è un operatore professionale (es: un’azienda), siamo nell’ipotesi di business to business (B2B);
  • l’acquirente è un consumatore, quando tra i soggetti coinvolti abbiamo da un lato un’impresa che offre prodotti e/o servizi e dall’altro un consumatore, siamo di fronte ad un ipotesi di business to consumer (B2C).

Il consumatore in detta ipotesi è la persona fisica che agisce per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale.
Di contro, il fornitore è la persona fisica o giuridica che agisce e partecipa al contratto a distanza nell’ambito e per gli scopi della sua attività professionale.
Questa tipologia di contratti, conclusi cioè mediante l’uso di strumenti informatici o telematici, è regolata dal d. lgs. n. 185 del 1999.

Tale testo normativo individua le informazioni, dette preliminari, che il fornitore di beni o servizi on line deve dare ai consumatori.

Precisamente deve indicare:

  • identità del fornitore;
  • caratteristiche essenziali del bene;
  • prezzo del bene e/o del servizio;
  • spese di consegna;
  • modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio, nonché di ogni forma di esecuzione del contratto;
  • esistenza del diritto di recesso;
  • modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  • costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è differente dalla tariffa base;
  • durata della validità dell’offerta e del prezzo;
  • durata minima del contratto in caso di contratti di fornitura di prodotti o di prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Tali informazioni, fornite in modo chiaro e nel rispetto dei principi generali di buona fede e di lealtà, dovranno essere rese al cliente virtuale attraverso appositi spazi informativi che possono anche essere predisposti sul sito internet.
Qualora il cliente/consumatore effettui un ordine, è fatto carico al fornitore di integrare le predette informazioni per iscritto o su supporto duraturo a scelta del consumatore, nonché di dare nelle medesime forme, conferma dell’ordine.

Tali informazioni, cosiddette aggiuntive, riguardano:

  • modalità e condizioni per l’esercizio del diritto di recesso;
  • indirizzo geografico della sede del fornitore a cui poter presentare eventuali reclami;
  • informazioni sul servizio di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  • condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o comunque superiore ad un anno.

Qualora manchi il rispetto del predetto obbligo informativo il termine di dieci giorni per l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore diverrà di tre mesi.

E’ infatti sempre garantito al consumatore (al di fuori dei casi di esclusione espressamente indicati dalla legge) il diritto di recedere dal contratto, senza penalità alcuna e senza specificare il motivo.
Tale diritto potrà essere esercitato attraverso l’invio di una comunicazione scritta (lettera raccomandata a.r. ) all’indirizzo geografico della sede del fornitore da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi, che decorrono da:

  • per i beni dal giorno di ricevimento dei beni e comunque non oltre tre mesi dalla conclusione del contratto;
  • per i servizi dal giorno di conclusione del contratto purché non siano trascorsi più di tre mesi dalla conclusione dello stesso.

Qualora sia mancato l’invio delle informazioni cosiddette aggiuntive e dei relativi obblighi il termine per esercitare il diritto di recesso, come abbiamo detto, è di 3 mesi decorrenti sempre da:

  • beni, dal ricevimento da parte del consumatore degli stessi;
  • servizi, dal giorno di conclusione del contratto.

Per approfondimenti
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via Cattaneo, 20 – Rimini

 

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