Siti internet e responsabilità del provider
Recentemente il tribunale di Napoli ha affrontato il problema, sempre più ricorrente dati lo sviluppo del settore telematico e il sempre più diffuso utilizzo di internet, della responsabilità del provider in caso di messa in atto di condotte antigiuridiche e cioè di quelle attività il cui esercizio comporta la violazione di una norma giuridica.
Trattasi, in particolare, di tutti quei casi in cui il provider ad esempio viola un marchio registrando un sito, offre software pirata, diffonde materiale pedo-pornografico…Ebbene in tali fattispecie, poiché il comportamento dannoso è attribuibile al provider ossia è commesso da questi, egli è ritenuto responsabile per i danni cagionati, sia a livello civile che penale e risponde di essi come ne risponderebbe qualsiasi persona o impresa che compisse gli stessi atti.
Ma cosa succede quando il provider è un host provider ossia colui che si limita solamente ad offrire ospitalità sui propri servers ad un sito internet gestito senza possibilità di controllo e in piena autonomia da altri soggetti?
Può essere ritenuto responsabile l’host provider la cui attività è del tutto autonoma rispetto a quella illecita commessa dal terzo pur essendo la prima conditio sine qua non del verificarsi della seconda?
Se alcuni tribunali hanno ritenuto corretto assimilare, sul piano della responsabilità, la posizione dell’host provider a quella del direttore di una testata giornalistica con la conseguenza che entrambi sono stati ritenuti colpevoli oggettivamente solo per la posizione di direzione ricoperta, altra giurisprudenza di merito, pare più correttamente, di diverso avviso.
In particolare i Tribunali di Cuneo e Roma hanno negato l’assimilazione dell’host provider al direttore del giornale, in quanto l’attività del primo consiste esclusivamente e si esaurisce nell’offrire l’accesso alla rete e lo spazio sul proprio server per la pubblicazione di servizi informativi gestiti da terzi.
Ancora più oltre è andato il tribunale di Napoli in commento, il quale ha svolto una ulteriore distinzione tra content provider, ossia il provider che fornisce i contenuti di ciò che viene messo in rete, e l’host provider finora trattato.
Nel caso di specie, in particolare, il content provider aveva immesso in rete contenuti illeciti, consistenti nella pubblicazione abusiva su un sito del testo di un manuale e l’host provider oltre creare ed ospitare il sito gestito da altri, aveva immesso sullo stesso il proprio banner pubblicitario.
Il tribunale di Napoli ha ritenuto responsabile il content provider per i contenuti ed irresponsabile l’host provider in quanto in capo ad esso non sussiste l’obbligo giuridico di accertare o impedire le eventuali immissioni di messaggi illeciti da parte del gestore del sito.
Per quanto, infine attiene il banner pubblicitario, il suddetto tribunale ha ritenuto che esso è idoneo a produrre responsabilità ove esso stesso sia direttamente illecito, mentre resta irrilevante ove l’illecito riguardi il sito ospitato – a nulla rilevando che il banner sia della società di hosting che a sua volta ospita il sito altrui.